Ricongiungimento per le coppie internazionali

 

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#Loveisnotturism-Le coppie internazionali, che fino ad oggi sono rimaste separate a causa del “diviento di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone residenti all’estero a meno che non avessero: esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; esigenze di studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Dopo gli appelli al governo, il nuovo Dpcm stabilisce che “è consentito l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva“.

Dopo una battaglia durata mesi finalemente molti italiani potranno ricongiungersi con la loro dolce metà di seguito il decretro "c) all’articolo 4, comma 1"Il Presidente del Consiglio dei Ministri.


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;


Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8 agosto 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

MODULARIO

P.C.M. - 194

MOD. 247

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, sulle quali la Conferenza Unificata ha espresso parere nella seduta del 28 agosto 2020;

Viste le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza Unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

Vista la nota congiunta pervenuta in data 2 settembre 2020, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell’Unione Province d’Italia, nella quale, con riferimento alle citate Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, si chiede di inserire il settore trasporto funicolare nel capitolo relativo al settore Trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, costiero e ferroviario di interesse delle Regioni e delle P.A.;

Visti i verbali 100, 101, 102, 103 e 104 di cui rispettivamente alle sedute del 10 agosto 2020, 19 agosto 2020, 26 agosto 2020, 28 agosto 2020, 31 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

DECRETA:

MODULARIO

P.C.M. - 194

MOD. 247

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 1.

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4.

2. Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. L’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall’articolo 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.

4. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, è sostituito dal seguente: “r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21”; al secondo periodo le parole “sono consentiti” sono sostituite dalle seguenti “sono altresì consentiti”; al terzo periodo la parola “altresì” è sostituita dalla seguente “parimenti”;

b) all’articolo 1, comma 6, la lettera s) è sostituita dalla seguente: “s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”.

c) all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: “i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva”;

d) all’articolo 6, comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “ d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di

MODULARIO

P.C.M. - 194

MOD. 247

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.”;

e) all’articolo 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole “personale militare” sono inserite le seguenti “e personale della polizia di Stato”;

f) l’allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito dall’ allegato 15 di cui all’allegato A al presente decreto;

g) l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) è sostituito dall’allegato 16 di cui all’allegato B al presente decreto;

h) l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero) è sostituito dall’allegato 20 di cui all’allegato C al presente decreto;

i) dopo l’allegato 20 è aggiunto l’allegato 21 di cui all’allegato D al presente decreto;

l) dopo l’allegato 21 è aggiunto l’allegato 22 di cui all’allegato E al presente decreto.

ART. 2.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Roma, 7 settembre 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE